Statuto della
“WEST VERONA RUGBY UNION – Associazione Sportiva Dilettantistica”
TITOLO I
Denominazione, sede, oggetto e durata
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021
e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “WEST VERONA RUGBY UNION Associazione
sportiva dilettantistica”, in breve “WEST VERONA RUGBY UNION – A.S.D.” (d’ora in poi “Associazione”),
attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi
dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede nel Comune di Sona (VR).
La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di
amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in
Italia che all’estero.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione
sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi
dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell’anno precedente.
Articolo 2 – Colori ed emblema sociale
- I colori sociali sono Blu, Amaranto e Arancione.
Articolo 3 – Oggetto - L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
- Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. - L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, dall’elettività delle cariche associative. - L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e
principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b),
D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche
connesse alla disciplina del rugby e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai
regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli
associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della
detta disciplina. - Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente
in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. - Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione
svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi
indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o
tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni
fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’attività di sponsorizzazione, l’espletamento di studi e
ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per
consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. - L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti
scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. - L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni,
del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione
sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna
altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività
sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che
gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le
vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. - L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni
e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le
disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021
Articolo 4 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria
degli associati.
TITOLO II
Della vita associativa
Articolo 5 – Domanda di ammissione - Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano
dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. - Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una
condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato
all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita
esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle
competenti autorità sportive.
- Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che
ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. - Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio
direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo
di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la
dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti. - La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
- In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato
con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può
proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego. - L’ammissione del nuovo socio è quindi senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del
consiglio direttivo. - La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo
mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla Federazione
Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita
dell’associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. - Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata
dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti
nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. - L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere
versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una
quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea. - Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano
comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della
attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci - Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel
rispetto delle norme statutarie e regolamentari. - In particolare, i soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi
e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o
eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o
il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10. - Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. - I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio
direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle
disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
Articolo 7 – Decadenza dei soci - La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
- L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere
dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa
comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo. - Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al
versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo e
non provvedano alla regolarizzazione entro 30 giorni dal sollecito scritto da parte del consiglio direttivo
stesso. - Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione
l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato,
il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso
all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. - Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà
l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. - La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla
restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
TITOLO III
Degli organi associativi
Articolo 8 – Organi sociali - L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati. Le cariche sociali sono elettive. - Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea generale degli associati;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.
Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale - L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
- L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola
con il versamento delle quote associative. - L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo
impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede
ordinaria che straordinaria. - La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo. - L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a
garantire la massima partecipazione degli associati. - Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.
- L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale
di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede
di adesione da ogni associato, o attraverso qualsia altro mezzo elettronico, telematico, telefonico che possa
garantire la prova dell’avvenuta comunicazione, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della
riunione. - L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di
convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può
svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione. - L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
dissenzienti. - L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal
vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di
volta in volta designata dagli intervenuti. - Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. - L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e,
se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. - Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente
statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata. - L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
- Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e
sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per
l’adunanza. - Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli
argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono
essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 10 – Partecipazione all’assemblea - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola
con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. - Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro
associato.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria - L’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. - Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio
provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi. - In particolare, l’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di
adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono
essere svolte dall’Associazione;
h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma
2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente
statuto.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria - L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti reali immobiliari;
d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
c) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
Articolo 13 – Validità assembleare
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. - L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. - Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria
sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. - Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..
Articolo 14 – Audio/video Assemblee - È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e
ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali . - In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle
presenze. - È in ogni caso necessario che:
- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e
di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di
intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti
l’adunanza;
-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla
votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
-vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della
società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e
dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale
sul relativo libro.
- In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti
presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto
verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 15 – Il consiglio direttivo - Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente
l’esercizio dell’attività associativa. - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea, ivi
compreso il presidente. - Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime
cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. - I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del
presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della
maggioranza del consiglio direttivo uscente. - La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli
assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. - È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina
sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. - Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo,
che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri
consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione. - Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di
quest’ultimo alla prima riunione utile. - Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
- Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono
approvate a maggioranza dei presenti. - In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo
restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017. - Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario. - Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente - Il consiglio direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea. - In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il
vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla
convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria
amministrazione. - Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le
funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio. - Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente
tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del
consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza
il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per
reintegrare i membri vacanti. - Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta. - In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni
provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo
l’ordinaria amministrazione. - Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le
funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo - Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l’anno su iniziativa del
Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.
Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo - Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso
competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso
dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee
straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
c) determinare l’importo delle quote associative;
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da
intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e
dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli
adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
h) l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri
enti;
j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari
funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea degli associati;
l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
m) annota le domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente
attribuita agli altri organi.
Articolo 19 – Il presidente
- Il presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
- Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta
esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della
competenza. - Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
- Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Articolo 20 – Il vicepresidente - Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei
presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in
quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 21 – Il segretario e il tesoriere - Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie
funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il
tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario
o dal vicepresidente. - Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse
modalità dal tesoriere o dal vicepresidente. - Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e
registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di
tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza. - Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal
consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e
liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. - Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture
contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone,
in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. - Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa,
banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 22 – Organo di revisione - L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta
in carica 3 anni. - Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila
sul rispetto dello statuto. - Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria
relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. - Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora
opportuno, previa convocazione del presidente. - Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti
presenti. - Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..
TITOLO IV
Patrimonio e scritture contabili
Articolo 23 –Il rendiconto economico - La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
- Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre
all’approvazione assembleare. - Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria
dell’associazione. - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del
giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio
stesso. - L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio
da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 16, comma 2.
Articolo 24 – Anno sociale - L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’ uno luglio e terminano il trenta giugno di ciascun anno.
Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili - Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà
dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni
di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. - I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi
determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da
eventuali proventi di natura commerciale. - L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del proprio patrimonio. - È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. - Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
TITOLO V
Dei lavoratori e volontari
Articolo 26 – Lavoratori e volontari - I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi
dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le
norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa. - Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35,
D.Lgs. 36/2021. - Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica
l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021. - L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti
ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021. - Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella
forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per
quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2,
comma 1, D.Lgs. 81/2015. - Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non
siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. - Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al
vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’
prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia. - Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o
tramite il quale svolge la propria attività sportiva. - È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo
all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al
D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Articolo 27- I Tesserati
- I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è
affiliata e sono rappresentati da:
a) atleti;
b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
c) giudici/arbitri;
d) dirigenti;
e) tecnici, istruttori;
f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata; - L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro
necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci. - I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della
Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo
svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. - Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta’ non puo’ essere tesserato se non presta personalmente il
proprio assenso. - Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III
– Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.
Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore - L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al
fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. - L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in
Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva. - L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 29 – Scioglimento - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente
statuto, con esclusione delle deleghe. - Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle
deleghe. - Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h),
D.Lgs. 36/2021.
Articolo 30 – Clausola compromissoria
Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della
Federazione Italiana Rugby. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul
collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di
appartenenza.
Articolo 31 – Norma di rinvio
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme
del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.